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11 dicembre 2020

AGEVOLAZIONE PER LE AZIENDE CON: “LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 2020” Art.110 D.L.104/2020

La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando un’imposta sostitutiva del 3% del maggior valore rivalutato.

Può inoltre essere effettuato l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10%.
La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021. Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.
L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE:

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • imprenditori individuali;
  • enti non commerciali;

che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

BENI RIVALUTABILI
Possono essere oggetto di rivalutazione i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

A titolo di esempio sono rivalutabili:

  • terreni
  • fabbricati
  • impianti
  • macchinari
  • attrezzature
  • marchi
  • brevetti
  • partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per essere ammissibili i beni devono:

  • figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  • essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

AGEVOLAZIONE
Rivalutazione agevolata con imposta sostitutiva del 3% del valore rivalutato da versare in 3 rate annuali.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3%.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

PERIZIA
Gli Amministratori e il Collegio Sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima a supporto della dichiarazione.


Ti invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni o chiarimenti e per verificare la fattibilità progettuale.

Tel 0376.536999
E-mail: finanza-agevolata@centrotecnologico.it

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