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05 marzo 2021

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

PROROGATA LA SCADENZA DAL 30 APRILE AL 16 GIUGNO 2021

Obbligo ambientale che coinvolge numerose aziende di tutti i settori, Centro Tecnologico attraverso un servizio di consulenza dedicato presso la vostra azienda si rende disponibile ad aiutarvi nell’assolvere a questo adempimento.

Il 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M 23 dicembre 2020, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 ed è stato spostato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 il termine per la presentazione.

Si ricordano inoltre le novità introdotte nel D.Lgs n. 116/2020, in vigore dal 26/09/2020 che riguardano:

Registro cronologico di carico e scarico
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

Trasporto dei rifiuti e Formulario
Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.
Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco.

Necessità di un documento di avvenuto smaltimento per rifiuti con destino D13-D14-D15
Si introduce la necessità dello smaltitore di rilasciare al produttore un'attestazione di avvenuto smaltimento solo per il codice D (non il recupero R), resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.


MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE,
COS’È E CHI COINVOLGE:

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), deve essere presentato, da:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi


2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.


3. Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio


4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.


5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.


6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.


CHI È ESCLUSO:

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
  • Chi, durante l'anno 2020, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.


SANZIONI:

Comunicazione Rifiuti

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010:

  • la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
  • la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.


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